
Nell’ampia discussione sul passaggio generazionale dell’impresa, una possibile soluzione può essere la donazione dell’azienda, scelta non priva di difficoltà, ma che può garantire il controllo di questo delicato aspetto della vita aziendale e imprenditoriale.
Cosa si intende per donazione dell’azienda
La donazione è un contratto che presuppone l’arricchimento della parte donataria, cioè di chi riceve la donazione, disponendo a suo favore un diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione, per spirito di liberalità, cioè senza un corrispettivo.
La donazione è uno degli strumenti possibili per pianificare il futuro di un’azienda: ne esistono altri come i patti di famiglia e il trust.
La disciplina generale delle donazioni è contenuta nel Titolo V del libro 2° del Codice Civile, art. 769-8081 e a essa fa riferimento anche la particolare ipotesi della donazione di azienda che può concretizzarsi anche in una donazione delle quote di una società o come conferimento (a titolo gratuito) dell’azienda in altra già esistente o appositamente costituita.
Va precisato che la donazione è un contratto che deve assumere per legge la forma dell’atto pubblico a pena di nullità, quindi è indispensabile l’intervento notarile.
L’art. 782 Codice Civile (Forma della donazione) prevede che nell’atto vengano specificate le cose mobili oggetto della donazione con indicazione del loro valore. D’altra parte l’azienda è definita dal Codice Civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. È quindi indispensabile fornire una valutazione a quanto donato che, altro non è che una valutazione contabile ed economica degli asset aziendali.
Finalità della donazione dell’azienda
La donazione dell’azienda rientra nel tema del “passaggio generazionale” ed è uno dei possibili strumenti che consentono di pianificare il destino dell’azienda, cercando di evitare di ledere i diritti delle parti interessate anche al fine di evitare futuri contenziosi, non rari in questi casi.
I soggetti coinvolti
Sono in generale applicabili le norme previste per le donazioni: solo chi ha la proprietà di un bene può donare, perciò non si può donare un’azienda altrui.
Chi dona non deve essere necessariamente proprietario dei singoli beni che fanno parte dell’azienda, ma è sufficiente che disponga su ciascun bene di un titolo giuridico valido per utilizzarlo nell’esercizio d’impresa. La titolarità dell’azienda può anche non coincidere con la proprietà dei beni aziendali.
Serve ovviamente anche l’accettazione espressa del donatario, che non può essere obbligato ad accettare la donazione altrui.
Analogamente a tutti gli atti di donazione, chi dispone la donazione (il donante) deve essere in possesso della capacità naturale (cioè, la capacità di intendere e di volere) e la piena capacità di agire (cioè la maggiore età, salvo le eccezioni previste dalla legge).
Chi riceve la donazione (il donatario), in linea di massima può essere qualsiasi soggetto. Ma, se è una persona fisica, deve essere in possesso almeno della capacità naturale. Può essere anche un nascituro concepito o non ancora concepito (ma in quest’ultimo caso dovrà essere figlio di una persona vivente al momento della donazione).
In caso di donatario interdetto o inabilitato dovrà essere richiesta l’autorizzazione del Tribunale.
Per regola generale non possono essere donatari il tutore, il protutore, il notaio che rogato l’atto pubblico e i testimoni dello stesso.
Il beneficiario può essere una persona giuridica, mentre il donante può essere una persona giuridica, purché tale possibilità sia ammessa dallo statuto o dall’atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali è stata costituita.
Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti.
Gli aspetti problematici della donazione d’azienda
Come tutte le donazioni, trattandosi in pratica di “anticipi” sulla futura eredità o, comunque, concretizzandosi in una diminuzione patrimoniale, senza corrispettivo, che incide sull’asse ereditario del donante, anche la donazione di azienda va incontro alle medesime criticità.
A monte dell’accordo, all’azienda va attribuito un valore che dovrà essere oggetto di adeguata stima.
Sarebbe anche opportuna una valutazione dell’intero asse ereditario, almeno teorico, posto che la valutazione più precisa è possibile solo all’atto del decesso del donante. Ciò per prevenire eventuali possibili lesioni delle quote di legittima di cui gli altri eredi non donatari possano subire.
Infatti, come in tutti i casi di donazione il rischio principale, in prospettiva, è la possibile lesione delle quote di legittima.
La legge, infatti, riserva a determinati eredi del defunto una quota dell’asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal disponente con testamento o con donazioni fatte in vita.
Può accadere che la donazione fatta in vita dal donante o il testamento ledano questa quota destinata agli eredi tutelati da queste norme.
In tal caso, sia la donazione che il testamento saranno pur sempre atti validi, ma all’erede che ritiene di essere stato leso, totalmente o in parte, nella determinazione della propria quota di eredità, è riconosciuta la possibilità di proporre la cosiddetta azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono la sua quota di legittima.
Effetto pratico della vittoriosa azione di riduzione è il fatto che il donatario sarà tenuto a restituire in tutto o in parte il bene ricevuto o se è stato a propria volta ceduto, potrà essere recuperato anche presso coloro che abbiano acquistato diritti dal donatario, quantomeno nel limite dei venti anni dalla trascrizione della donazione, o dieci anni dall’apertura della successione.
Vi è poi un ulteriore limite che consiste nella possibilità di opporsi alla donazione, in favore dei legittimari per vent’anni, ma l’opposizione può essere rinnovata prima della scadenza.
La collazione
Altro istituto previsto per tutte le donazioni è la cosiddetta “collazione2” che consiste nel riunire astrattamente, il patrimonio esistente al momento dell’apertura della successione con i beni che sono stati oggetto di donazioni in vita, “per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre”.
Il primo problema che si presenta in tema di azienda è quello della determinazione dei valori dei beni.
Senza voler affrontare in termini specifici l’aspetto, si rileva che, in generale ai fini della collazione, la soluzione recepita dalla giurisprudenza è quella di avere riguardo al valore assunto dall’azienda quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell’apertura della successione, detratto il valore delle migliorie eventualmente apportate, purché dipendenti dall’intervento del donatario, come ad esempio i versamenti in conto capitale o l’acquisto di attrezzature o altri beni, compiute dal donatario.
Per questo motivo, è importante analizzare e valutare in anticipo le eventuali quote di legittima in caso di successione, al fine prevedere, per quanto possibile, delle modalità di compensazione e bilanciamento in favore degli altri eredi.
È poi possibile apporre all’atto di donazione diverse clausole, per raggiungere la più svariate finalità (purché legittime e valide giuridicamente), ad esempio:
- una condizione, che potrà essere sospensiva o risolutiva a seconda che il donante voglia subordinare il prodursi o la cessazione degli effetti al verificarsi di un evento futuro ed incerto
- un termine iniziale o finale dell’efficacia della donazione
- l’imposizione di un onere al donatario che può consistere anche nell’obbligo di prestare assistenza al donante (ad esempio mantenimento, vitto, alloggio)
- la riserva di usufrutto vitalizio o a tempo
- la riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati
- un patto di riversibilità con la quale il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del donatario oppure del donatario ed anche dei suoi discendenti
- la dispensa dalla collazione con cui il donante esonera il donatario dall’obbligo di legge di conferire alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote
- la dispensa dall’imputazione, che permette di derogare all’obbligo in capo ai legittimari di imputare alla propria quota di legittima le donazioni ricevute in vita dal defunto (c.d. imputazione ex se).
Al di là delle ipotesi di nullità dell’atto per vizio di forma, allo scioglimento per comune volontà delle parti o altre ipotesi, la donazione può anche essere oggetto di revocazione da parte del donante o dei suoi eredi in due circostanze: per ingratitudine e per sopravvenienza di figli3.
L’ingratitudine non va intesa nell’accezione comune della parola, o in senso lato, in quanto si fa rinvio alle (sole e gravi) ipotesi previste dall’articolo 463 del Codice Civile di indegnità a succedere e può essere proposta dal donante o dai suoi eredi entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto.
La revoca per sopravvenienza di figli può essere disposta se, dopo la donazione, avvenga la nascita di un figlio o di un discendente legittimo del donante o se lo stesso riconosce un figlio naturale di cui non era a conoscenza al momento della donazione.
La domanda di revocazione può essere proposta entro cinque anni dalla data della nascita o della notizia dell’esistenza di un figlio o discendente, ovvero dalla data di riconoscimento di un figlio naturale.
In termini pratici e di orientamento nella scelta, oltre agli aspetti successori, comuni a tutte le donazioni, la principale e più delicata è la questione fiscale. Ci sono regole precise per le varie ipotesi di donazione, ma, come sempre capita nell’ambito tributario, occorre valutare il caso concreto per decidere la convenienza o meno, dal punto di vista dei costi fiscali, di una soluzione di questo tipo. Tali aspetti richiedono un ulteriore approfondimento.
L’analisi e la valutazione anche economica dei fattori in gioco è determinante nella scelta dello strumento più opportuno per pianificare il “passaggio generazionale” nell’ottica di poter scegliere e condividere le soluzioni migliori per sè, per la propria azienda e per i propri eredi.
Lo strumento della donazione è uno dei possibili metodi per raggiungere tale scopo, non privo di insidie, ma che è una delle possibilità che vanno valutate.
Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash
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Andrea Sella
Avvocato
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- Titolo V del libro 2° del Codice Civile, art. 769-808 – Delle donazioni (Gazzetta Ufficiale, link alla sezione dell’articolo 769) ↩︎
- Nel diritto delle successioni, atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente. (Treccani) ↩︎
- Ai sensi degli articoli 800 e seguenti del Codice Civile (Cause di revocazione). ↩︎
