
L’istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è una conseguenza dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza1. Gli effetti dell’entrata in vigore di questa norma sono molteplici e implicano anche un cambio di mentalità imprenditoriale.
La normativa prevede che gli assetti devono essere adeguati e, per esserlo, devono permettere di rilevare squilibri economico-finanziari e patrimoniali, di verificare la sostenibilità e la continuità aziendale e di estrarre informazioni necessarie per anticipare eventuali segnali di crisi.
L’obiettivo del Legislatore è quello di responsabilizzare chi è titolare di impresa affinché la organizzi e ne monitori la gestione in modo da prevenire le situazioni di crisi.
Da “direzione” a “gestione” d’impresa: il nuovo titolo dell’articolo 2086 del Codice civile
In particolare, il Codice della crisi e dell’insolvenza ha inserito il nuovo comma 2 dell’articolo 2086 del codice civile, ai sensi del quale chi ha un’impresa ha il dovere di:
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Non a caso il legislatore ha modificato il titolo dell’articolo 2086 del codice civile da “Direzione e gerarchia dell’impresa” a “Gestione dell’impresa” il cui contenuto è riportato qui di seguito:
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (Gazzetta ufficiale)
Un simile cambio è un segnale interessante su come il legislatore intenda la responsabilità di chi ha un’attività di impresa e su come siano messe al centro la continuità aziendale, la creazione di valore e la capacità di rilevare in modo tempestivo una eventuale crisi e di come la sola attività direzionale non sia di per sé più sufficiente.
Se in passato la legge era basata su un unico principio secondo cui l’imprenditore è a capo dell’impresa, con il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’imprenditore diventa colui che deve saper gestire e ha l’obbligo di adottare misure di verifica e controllo e di assumere tutte le iniziative necessarie e idonee per affrontare un’eventuale crisi.
In questo senso, diventa necessario e dirimente un cambio di mentalità: un imprenditore non può limitarsi a dirigere un’azienda, ma deve diventarne manager, che letteralmente significa colui/colei che gestisce, sotto ogni punto di vista.
Cosa significa avere un assetto adeguato dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile per intercettare segnali di una crisi? E qual è il nesso tra una buona amministrazione della propria impresa con una situazione di crisi? È questo il fulcro della questione.
Adeguati assetti, crisi d’impresa e l’introduzione delle linee guida promosse dal CNDCEC
Se, in una situazione di crisi d’impresa, l’imprenditore riesce a dimostrare di aver monitorato la sua azienda con strumenti di controllo misurabili e fatto tutto il necessario per mantenere adeguati gli assetti, allora potrebbe essere sgravato dalla responsabilità.
Per delimitare il campo di applicazione e misurare gli adeguati assetti lo scorso 25 luglio 2023, l’ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha pubblicato un documento che ha l’obiettivo di far luce sulle novità introdotte dalla normativa e una serie di strumenti operativi per l’analisi, oltre a suggerimenti per migliorare l’efficienza aziendale. Non si tratta di un documento previsto dalla normativa ma è sicuramente un valido strumento per aiutare l’imprenditore (e suoi consulenti) a muoversi in maniera strutturata nei meandri della normativa.
L’introduzione delle linee guida promosse dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha avuto da subito un duplice obiettivo:
«continuare a promuovere il dibattito sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sulle misure che devono essere istituite dalle imprese, anche ai fini della rilevazione tempestiva della crisi, e di fornire alcune indicazioni di supporto (…) , tramite la definizione di opportuni strumenti operativi (attraverso apposite check-list) che potranno essere di supporto nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti.» (Fonte)
Strumenti: la check list per individuare le aree di intervento
L’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere commisurato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, con particolare attenzione alla tempestiva rilevazione della crisi aziendale e alla perdita della continuità aziendale. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il tramite della sua Fondazione (FNC), ha istituito una check list per aiutare le imprese (e i loro consulenti) a effettuare le opportune verifiche e individuare le zone di intervento.
La responsabilità diventa personale
Se l’imprenditore non si attiva, o se dalla verifica degli assetti risultano non essere adeguati, e l’impresa si trova poi in una situazione di crisi, la responsabilità diventa personale anche da un punto di vista patrimoniale. Inoltre, se l’azienda si trova in una situazione di crisi deve essere attivato l’OCC (Organismo di composizione negoziata della crisi) che dovrà tentare di risollevarne le sorti. Non sono previste quindi sanzioni amministrative ma il deterrente che ha messo in atto il Legislatore è quello della responsabilità personale e patrimoniale dell’imprenditore.
L’orizzonte temporale di riferimento sono i 12 mesi successivi a quello in cui avviene il primo monitoraggio, ma l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve essere sempre adeguato e qualora vengano rilevate situazioni potenzialmente pericolose ai fini del mantenimento della continuità aziendale, l’imprenditore deve provvedere tempestivamente per correggere la rotta prima che il problema si aggravi portando l’azienda in una situazione di crisi.
Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash
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Paolo Sella
Commercialista e revisore contabile
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- DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 ↩︎
