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La fiscalità del commercio elettronico

30 Giugno 2023 by Paolo Sella

Fiscale

La fiscalità del commercio elettronico

Paolo Sella

uno sfondo astratto azzurro e bianco con linee ondulate

La gestione di un e-commerce dal punto di vista fiscale è in tutto e per tutto simile a quella di un negozio fisico ma è soggetta anche ad alcune regole che sono proprie solo del commercio elettronico.


Commercio elettronico: una definizione

Per commercio elettronico si intende, in generale, la vendita di beni e servizi tramite internet, in cui non è richiesta la presenza simultanea delle parti.
Il contratto di e-commerce è disciplinato dal DLgs. 70/2003, con cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva Parlamento europeo 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Esistono due diverse tipologie di commercio elettronico, a seconda di come avviene la transazione. Può avvenire interamente tra soggetti business (comunemente conosciuto come B2B) o tra soggetti business e privati (il cosiddetto B2C).

Le tipologie di commercio elettronico: diretto e indiretto

Innanzitutto è bene sottolineare che il commercio elettronico può essere di tipo “diretto” o “indiretto”.

Il commercio elettronico diretto

Per commercio elettronico diretto, si intendono le compravendite di beni immateriali “digitali” che non necessitano di supporti fisici per essere movimentati in quanto possono essere trasferiti solo online (come ad esempio software, immagini, testi, musica, film, ecc.). La transazione commerciale si perfeziona esclusivamente online e quindi la consegna del bene immateriale, ovvero la prestazione del servizio da una parte e il pagamento del corrispettivo dall’altra, avvengono utilizzando solamente canali telematici. Ai fini fiscali queste operazioni sono considerate prestazioni di servizi (si veda Direttiva 2006/112/CE e RM n. 274/E del 3 luglio 2008).

Il commercio elettronico indiretto

Se per il commercio elettronico diretto tutta la transazione avviene online e in via telematica, per il commercio elettronico indiretto le compravendite di beni materiali avvengono in due step differenti: la transazione commerciale avviene per via telematica mentre la consegna (necessariamente) fisica della merce avviene attraverso i canali tradizionali (tipicamente vettori o spedizionieri).

B2B e B2C: cosa cambia nel commercio elettronico

A chi si vende

Un’ulteriore distinzione da cosa si vende è legata alla clientela cui ci si rivolge.
B2B (Business to Business). Se si tratta di B2B (Business to Business e quindi titolari di partita IVA) le regole fiscali sono esattamente le stesse del commercio tradizionale con il conseguente obbligo di emissione di fattura elettronica.
B2C (Business to Consumer). Se ci si rivolge al B2C (Business to Consumer e quindi alle persone fisiche non titolari di partita IVA), a oggi, non c’è obbligo di emissione di scontrini fiscali, né cartacei né elettronici, all’atto della vendita del bene. È sufficiente che le vendite giornaliere siano annotate manualmente su un registro dei corrispettivi ai fini della liquidazione dell’IVA e della determinazione del reddito. Non è quindi necessario dotarsi di un registratore di cassa.

In un prossimo futuro non è detto che questa agevolazione verrà confermata per via del sistematico passaggio alla trasmissione telematica delle informazioni relative ai corrispettivi elettronici. Solo in caso di espressa richiesta da parte del cliente vige l’obbligo di emissione della fattura (elettronica) al posto della mera indicazione manuale nel registro dei corrispettivi.

Il momento di emissione della fattura è lo stesso del commercio tradizionale e coincide quindi con la consegna o la spedizione del bene. Nel caso specifico, il momento di fatturazione coincide con la spedizione per evidenti ragioni di funzionamento del processo di vendita.


Territorialità delle operazioni: Italia, Unione Europea, paesi extra UE

Dove si vende

Un altro aspetto rilevante del commercio elettronico (indiretto) è legato alla territorialità delle operazioni che porta con sé alcune particolarità.

Se le regole fiscali per le vendite in Italia o nei Paesi extra Ue sono sostanzialmente le stesse del commercio tradizionale, qualora si venda a privati residenti in Unione Europea per importi complessivamente superiori a Euro 10.000 in ciascuno Stato membro della UE l’imprenditore italiano dovrebbe dotarsi di un rappresentante fiscale per ogni Stato comunitario dove ha superato la citata soglia ed effettuare così il versamento dell’IVA direttamente nello stato comunitario con un conseguente aggravio di costi in capo all’impresa.

One Stop Shop (OSS)

Per ovviare a tale complicazione è intervenuto il Legislatore con il Dlgs n. 83/2021 che ha recepito le disposizioni introdotte dalle direttive Ue 2017/2455 e 1995/2019 riguardanti le regole IVA applicabili all’e-commerce transfrontaliero, modificando il decreto IVA e il Decreto legge 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 427/1993.

Questo regime speciale denominato One Stop Shop (OSS) consente, su base facoltativa, di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato. In particolare, l’OSS consente al soggetto passivo di dichiarare e versare in un unico Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri stati membri, senza necessità di identificarsi in ciascuno di questi. Lo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.

Nonostante gli aspetti burocratici e fiscali a cui fare attenzione, progettare e avviare un’attività di commercio elettronico è fattibile purché si presti attenzione alla fase di progettazione, non solo quella legata allo strumento, ma alla fattibilità e sostenibilità del vostro modello di business. Se da una parte può apparire come un ulteriore canale di vendita e quindi un’opportunità per far crescere il proprio business, dall’altra occorre sempre considerare che è, a tutti gli effetti, un canale da presidiare come se fosse un punto vendita fisico.

Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash


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Paolo Sella

Commercialista e revisore contabile

Affianco le aziende nella gestione contabile e fiscale e le supporto nelle loro scelte strategiche e di business.

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