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L’obbligo di adottare “adeguati assetti” e il regime delle responsabilità

2 Settembre 2024 by Andrea Sella

Strategia

L’obbligo di adottare “adeguati assetti” e il regime delle responsabilità

Andrea Sella

una pila di fogli uno sopra l'altro ondulati

La mancanza o l’inadeguatezza degli assetti aziendali non ha una vera e propria sanzione ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori chei potrebbero essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio per non aver dotato l’impresa di risorse umane e strumenti atti al monitoraggio e alla rilevazione della crisi.


Il sistema sanzionatorio

La prima domanda che di solito viene posta dal cliente è: “qual è la sanzione se non mi adeguo dato che la mia azienda va bene?”.
In realtà non c’è una sanzione diretta, come potrebbe essere una multa o qualcosa di simile.
La “sanzione” per l’omissione o l’inadeguatezza degli assetti ha a che fare con la
responsabilità dell’amministratore.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili con la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge1 e dall’atto costitutivo.

La mancanza di adeguati assetti (o la loro non corretta attivazione) può essere fonte di responsabilità per gli amministratori, i quali potrebbero essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale per non aver dotato l’impresa di risorse umane e strumenti atti al monitoraggio e alla rilevazione della crisi.

In pratica, si mette in mano ai soci, ai creditori e infine alla magistratura uno strumento di misura della correttezza delle scelte imprenditoriali, uno strumento di controllo della governance, una possibile valutazione dell’errata scelta ex ante di adeguate misure organizzative.

Come se non bastasse, va ricordato che le disposizioni relative alla responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali (ma solo di società per azioni se nominati dall’assemblea o per disposizione statutaria), con alcuni limiti alle società cooperative, nonché alle società di persone e, per diretta applicazione dell’art. 2086 del Codice Civile, all’impresa individuale.

Applicazioni giurisprudenziali

Occorrerà, come sempre, verificare l’applicazione pratica che scaturirà dalla giurisprudenza, per ora ancora limitata, ma che sta già delineando alcuni aspetti significativi.
Intanto occorre domandarsi cosa accade se non è stata fatta alcuna valutazione.
In proposito, qui di seguito alcuni tra i provvedimenti più noti e commentati.

Tribunale di Milano (sentenza del 18 ottobre 2019)

Il Tribunale ha ritenuto che il corretto adempimento degli obblighi di predisposizione di adeguati assetti presuppone, oltre alla diagnosi della crisi, una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico e patrimoniale, che trova espressione nel piano di risanamento.

Tribunale di Roma (sentenza del 15 settembre 2020)

In questo caso, il Tribunale ha tracciato i confini della responsabilità degli amministratori stabilendo che non possono essere ritenuti responsabili se la gestione dell’impresa ha avuto un “cattivo” esito. La responsabilità discende dalla mancata adozione di quelle cautele, o dalla mancata osservanza di quei canoni di comportamento, che il dovere di diligente gestione impone secondo un criterio di ragionevolezza in base alla normale professionalità a chi è preposto all’attività gestoria.
Quindi semplificando il concetto, l’amministratore ha il dovere di gestire l’impresa con diligenza, ma non ha l’obbligo di amministrarla portandola al successo economico.

Tribunale di Cagliari (decreto del 19 gennaio 2022)

È stato precisato che “la violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

L’altra domanda da porsi è: se una valutazione e una scelta nella direzione dell’adozione degli adeguati assetti è stata fatta, qual è il limite che la magistratura può avere sulla valutazione della scelta di tipo imprenditoriale?
In proposito la Cassazione ha dato una prima risposta.

Cassazione, con ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023

Il primo limite è la ragionevolezza delle scelte che però sono da valutare ex ante, cioè ponendosi astrattamente al momento della scelta e non dopo.
L’altro riferimento è il parametro della diligenza con riferimento alle norme sul mandato. Vanno quindi tenute in considerazione le cautele, le verifiche e le informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo e la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Anche in questo caso da valutare al momento teorico della possibile scelta.

L’importanza degli “adeguati assetti”

Semplificando, si può affermare che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta (praticamente) sempre una responsabilità dell’organo gestorio, mentre se la struttura organizzativa è stata adottata, è possibile sottoporla alla valutazione giudiziale nei limiti e secondo i criteri della diligenza e proporzionalità, oltre che della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante, ovvero al momento della scelta.

Il rischio è che vi sia una sorta di automatismo che colleghi l’insolvenza e il danno per l’impresa all’inadeguatezza dell’assetto con la conseguente responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei creditori sociali, basata più sull’astratta valutazione di comportamenti virtuosi che sulla realistica analisi del comportamento tenuto.

È evidente da quanto sopra l’importanza e la necessità in capo all’amministratore di valutare l’adeguatezza dei propri assetti ed eventualmente apportare i correttivi ritenuti opportuni, monitorando periodicamente l’evoluzione della situazione, in rapporto anche alla complessità e dimensione della realtà aziendale.
Soprattutto, sarebbe opportuno farlo proprio quando la situazione è (o appare) ancora positiva, se non altro nell’ottica di evitare una propria responsabilità solidale.

Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash


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Andrea Sella

Avvocato

Accompagno aziende e persone in un percorso per trovare la migliore soluzione a un problema complesso, in ambito civile e in materia di lavoro.

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    1. articoli 377 Codice Crisi di Impresa, 2086, 2380 bis, 2475, 2476, 2394 Codice Civile ↩︎

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