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E-commerce: l’approvazione delle condizioni di contratto 

20 Giugno 2023 by Andrea Sella

Strategia

E-commerce: l’approvazione delle condizioni di contratto

Andrea Sella

primo piano di foglio piegato

Non basta progettare e creare un e-commerce. È fondamentale prestare attenzione anche a tutte le norme contrattuali che regolano la compravendita dei prodotti o dei servizi, con particolare attenzione alle modalità di conclusione del contratto telematico.


Ho creato un sito e-commerce: dalla realizzazione dei contenuti all’architettura dell’informazione, dal web design alla strategia SEO, senza dimenticare di legare tutto alla strategia di business e di brand. È tutto perfetto, è tutto pronto, le funzionalità sono studiate nei minimi dettagli, ma cosa possiamo dire degli aspetti legali?
Sono state rispettate le norme contrattuali per proporre in vendita prodotti o servizi?

Il punto di partenza: il contratto tra le parti

A tutti sarà capitato di sottoscrivere un contratto di compravendita o di fornitura di un servizio e di dover firmare due volte il modulo già predisposto dal proponente.
Ciò è necessario perché è previsto dal codice civile, in particolare gli articoli 1341 e 1342 che disciplinano le cosiddette condizioni generali di contratto, ogni volta in cui sono predisposte da una sola delle parti e non sono oggetto di apposita contrattazione.

Il Codice Civile è del 1942 e di certo non si poteva prevedere l’evoluzione tecnologica e le modalità di conclusione dei contratti da remoto. A dir la verità, non erano mancati problemi interpretativi già quando il contratto si concludeva sulla base di formulari cartacei, copie commissioni, ecc.

Il contratto online e le clausole vessatorie

Nella maggior parte dei casi, il contratto online è concluso sulla base di clausole predeterminate, tra cui le cosiddette clausole vessatorie, e non è oggetto di specifica contrattazione.

Cosa sono le clausole vessatorie

Sono clausole che prevedono dei vantaggi per chi le predispone e delle limitazioni di responsabilità o di facoltà di decisione per chi le accetta. In altre parole, sanciscono a carico dell’altra parte decadenze, limitazioni di responsabilità, della facoltà di recedere dal contratto, di sospenderne l’esecuzione, di sollevare eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

La casistica è molto varia. Senza entrare nel merito, è sufficiente richiamare la prevalente giurisprudenza secondo cui è sufficiente un’unica sottoscrizione che comprenda tutte le clausole vessatorie, purché siano chiaramente e singolarmente individuabili e tale sottoscrizione sia diversa e separata rispetto a quella che si riferisce al testo contrattuale.

Firmare un contratto online: come funziona

Con i contratti online c’è una ulteriore complicazione. Se i contratti di carta si firmano con la penna, come si fa a firmare un contratto online rispettando le norme del codice civile?

Firmare le clausole generali di contratto

Anche in una vendita online, per poter concludere un contratto nel rispetto delle norme previste descritte, è necessario mettere l’acquirente nella condizione di conoscere il contenuto del contratto che andrà ad accettare.
Questo requisito può essere rispettato abbastanza agevolmente con alcuni accorgimenti: ad esempio, inserendo un link alle condizioni di vendita nel sito o all’interno dell’ordine (per esempio nella fase di checkout, prima di confermare l’acquisto), meglio ancora se con la spunta da flaggare di avvenuta lettura e approvazione.

Firmare le clausole vessatorie

Molto meno agevole è assicurare che vengano espressamente approvate “per iscritto” le clausole vessatorie, come previsto dal secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile.
La sottoscrizione grafica prevista per il contratto cartaceo in realtà non è indispensabile per la validità del contratto, fatti salvi alcuni casi particolari, è tradizionalmente la soluzione più semplice, in quanto univoca e olografa.

Come si firma un contratto online

La firma digitale

In estrema sintesi ci sono due tipi di firme “digitali”: quella detta forte e quella definita debole.

  • Firma digitale forte. Avviene tramite un dispositivo di autenticazione (ad esempio lo Spid, la CNS, ecc.).
  • Firma digitale debole. È l’approvazione con il click sulle caselle di spunta, o altri sistemi di approvazione.

Sicuramente, se si ha a disposizione la tecnologia per la firma digitale forte è possibile utilizzarla. Occorre comunque dare prova della doppia sottoscrizione, sia per approvazione delle condizioni generali, sia per specifica approvazione delle clausole vessatorie. Potrebbe non bastare la doppia firma, sia essa forte o debole, apposta su un unico documento che riporti sia le clausole generali che quelle vessatorie, perché non permette di individuare la specifica approvazione delle stesse.
Quindi quella che appare una soluzione semplice in realtà comporta nuovi problemi.

L’applicazione giurisprudenziale

La giurisprudenza, a cui spetta e spetterà il compito di risolvere questi problemi interpretando le norme, in mancanza di un intervento legislativo apposito, ha tenuto posizioni contrastanti.

La Cassazione ha avuto modo di chiarire che, all’interno della propria area riservata, quindi accessibile con il metodo della firma digitale debole, il procedimento “point and click”, ovvero l’approvazione del contratto attraverso la compilazione di un modulo elettronico predisposto dal fornitore e un pulsante di accettazione è sufficiente a integrare la forma scritta, laddove questa non sia indispensabile a pena di nullità del contratto1.

Anche la Corte di Giustizia europea ha avuto modo di intervenire sull’argomento, precisando che è una procedura di accettazione valida quella effettuata mediante il “point and click” delle condizioni generali di un contratto, purché consenta di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto2.

Resta sempre il dubbio se tale modalità verrà ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza anche per rispettare i requisiti richiesti per l’approvazione specifica delle clausole vessatorie.

Ciò che occorre dimostrare è l’idoneità del metodo scelto per attribuire conoscibilità e consapevolezza delle clausole generali di contratto e di quelle vessatorie.
Quanto esposto fino a ora è valido sicuramente nei contratti tra imprese (nel cosiddetto B2B). Va tenuto presente che nei contratti con i consumatori (B2C) vanno rispettate anche le norme del Codice del Consumo con limiti ancora più restrittivi e stringenti di informazione e validità.
Il consiglio è quindi quello di valutare la specifica situazione e predisporre una adeguata contrattualistica per prevenire, per quanto possibile, contenziosi o contestazioni.

Note
Clausole compromissorie: rinuncia alla decisione di un tribunale in favore di uno o più arbitri (cosidetti lodi arbitrali)

Foto di Pawel Czerwinski su Unsplash


Archiviato in:Strategia Contrassegnato con: aspetti legali, e-commerce, mondo PMI, mondo startup

Andrea Sella

Avvocato

Accompagno aziende e persone in un percorso per trovare la migliore soluzione a un problema complesso, in ambito civile e in materia di lavoro.

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    1. Cassazione sentenza n. 9413/2021 ↩︎
    2. Sentenza 21 maggio 2015, nella causa C-322/14 ↩︎

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